Ultima modifica: 4 Settembre 2023
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Disposizioni organizzative di carattere permanente per il regolare funzionamento della scuola

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Circ  n. 1 del 4/09/2023

A tutti i docenti

Al personale ATA

OGGETTO: Disposizioni organizzative di carattere permanente per il regolare funzionamento della scuola

Al fine di uniformare tutta l’attività scolastica a criteri di efficienza, obiettività ed equità, s’invitano i docenti ad attenersi alle seguenti disposizioni che, pur nella diversità variegata della fonte normativa, costituiscono precisi obblighi da rispettare da parte di ciascun docente. La presente comunicazione sarà diffusa secondo i consueti canali e resterà a disposizione di tutto il personale per l’intera durata dell’anno scolastico. Si rimanda anche ad una lettura integrale del Regolamento di Istituto presente sul sito della scuola. 1. Domanda per l’esercizio della libera professione Il docente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro. E' consentito invece, previa autorizzazione (si può scaricare il modulo per la richiesta qui) del Dirigente Scolastico, esercitare "libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio". 2. Orario di servizio Si rileva, per tutto il personale, l’importanza della puntualità e dell’osservanza del proprio orario e del proprio turno di servizio, che potrà essere modificato solo alla presenza di espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Rientra negli obblighi di servizio la presenza dei docenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. I Collaboratori del DS e i Responsabili di sede, nel caso di brevi assenze o ritardi del docente, organizzeranno con le modalità previste dal Regolamento d’Istituto la vigilanza nella classe scoperta; i ritardi dei docenti, qualunque ne sia la causa, devono essere comunicati per tempo al Dirigente e annotati dalla Segreteria amministrativa. Lo scambio di insegnanti dovrà essere veloce in modo da evitare che gli alunni restino senza vigilanza. Nel caso fosse necessario allontanarsi dall’aula bisogna sempre affidare la vigilanza ad un collaboratore scolastico. Rientrano negli obblighi di servizio anche le riunioni destinate alla programmazione didattica e le riunioni collegiali programmate nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento. Si rammenta, altresì, che nella scuola primaria anche l’orario di programmazione settimanale fa parte dell’orario obbligatorio di servizio dell’insegnante ed è sottoposto alla stessa disciplina dell’orario di lezione. Quando il docente, per giustificati motivi, non possa essere presente e lo sappia con anticipo, va inoltrata, tramite segreteria digitale, una richiesta preventiva di giustificazione, motivata. Tale richiesta viene valutata dal Dirigente. 3. Cambiamento di orario e di turno In caso di necessità, è possibile eseguire dei cambiamenti d’orario chiedendo l’autorizzazione al Dirigente Scolastico tramite segreteria digitale. Nessun cambio d’orario o turno di servizio potrà essere compiuto senza le regolari autorizzazioni. 4. Utilizzo delle ore di servizio di Programmazione settimanale della scuola primaria. Si fa presente che le ore di Programmazione settimanale della scuola primaria costituiscono obbligo di servizio; pertanto la mancata presenza, senza preventiva giustificazione, è considerata assenza ingiustificata. L’assenza alla riunione va comunicata prima dell’inizio della stessa e sempre giustificata: poiché la normativa vigente tuttora esclude il frazionamento della giornata di assenza per malattia, e/o per altro tipo di permesso retribuito, essa andrà regolarizzata con la richiesta di un permesso breve che pertanto andrà sempre recuperato. 5. Vigilanza sugli alunni La vigilanza sugli allievi minorenni, che rientra fra i compiti fondamentali del docente e dei collaboratori scolastici, è quella più delicata per gli aspetti di responsabilità civile e penale connessi. Ciascun docente è portatore di responsabilità civile, penale e disciplinare. Si rammenta che ai sensi dell'art. 2048 c.c. i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee a evitare la situazione di pericolo favorevole all’evento di un fatto avverso, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa. Fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati, per cui la sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia e attenta in ogni momento della permanenza degli alunni nei locali scolastici. Il docente ha l’obbligo di vigilare costantemente sugli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo), a partire da 5 minuti prima dell’inizio delle attività fino al termine, compreso il momento di uscita da scuola. Pertanto, oltre che per ragioni di deontologia professionale, anche per motivi di responsabilità civile e penale, è un dovere dell’insegnante rispettare scrupolosamente gli orari. Il docente non può uscire dall’aula se non per motivi indilazionabili ed eccezionali, nel qual caso deve affidare la sorveglianza della scolaresca ad un collaboratore scolastico o ad un eventuale collega disponibile. Si raccomanda ai docenti di fimare tempestivamente il registro elettronico per l'attestazione di presenza e di registrare accuratamente le assenze. Nei casi dubbi o per assenze protratte i docenti devono informare il Dirigente Scolastico. Particolare cura sarà dedicata, oltre al periodo dell’entrata, all’uscita, all’intervallo, al cambio dell’ora e gli spostamenti dall’aula ai laboratori o alla palestra e viceversa, momenti chiaramente connotati da elementi di criticità per la sicurezza degli alunni. I coordinatori delle classi della scuola secondaria devono verificare di essere in possesso delle autorizzazioni all’uscita autonoma degli studenti. Gli studenti per i quali non sia stata consegnata l’autorizzazione devono essere consegnati ai genitori o ai loro delegati. Gli insegnanti dell’ultima ora devono accompagnare le classi fino all’uscita dalla scuola. Durante le lezioni nessun alunno può essere allontanato dall’aula, nemmeno per motivi disciplinari; solo in situazioni di emergenza l’insegnante, sotto la propria responsabilità, può consentire rapide uscite all’interno dell’edificio scolastico. I collaboratori scolastici devono concorrere nella vigilanza tutte le volte che il docente deve lasciare la classe per cambio d’ora o per motivi personali; in quest’ultimo caso il docente deve esplicitamente richiedere questa collaborazione nella vigilanza al personale ausiliario. Il docente ha l’obbligo di presentarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni anche quando l’attività didattica del docente non ha inizio con la prima ora. Il docente che non ha avuto precedente impegno è tenuto a portarsi in aula tempestivamente per subentrare al collega. Il docente che ha terminato il proprio servizio, o che comunque non ha successivo impegno, è tenuto ad aspettare il collega subentrante salvo possibilità di affidamento della classe solo in casi eccezionali e a solo fine di vigilanza ad un collaboratore. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire il più celermente possibile al fine di non far gravare solo sul personale non docente della scuola la sorveglianza sui piani, senza attardarsi nei corridoi con i colleghi. I docenti e i collaboratori scolastici devono garantire la vigilanza negli spazi interni ed esterni dell’Istituto (classi, corridoi o cortile) durante la breve pausa destinata alla ricreazione. Nella scuola primaria, la classe è accompagnata in mensa dall'insegnante designato. Alla fine del pranzo gli alunni possono sostare nelle proprie classi o negli spazi ad essi destinati e comunque sotto la sorveglianza dell'insegnante. I docenti, in qualsiasi luogo essi si trovino, avranno cura di vigilare intervenendo, se necessario, in caso di comportamenti poco corretti da parte degli allievi della scuola. Ogni insegnante può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando lo richieda l’osservanza delle regole scolastiche e particolarmente in mancanza del docente di quella classe. Si ricorda a tutti gli insegnanti l’assoluto divieto di allontanamento dalla classe degli allievi per ragioni disciplinari. Infatti su questi discenti il personale ATA non ha l’obbligo di effettuare la vigilanza e il docente diventa responsabile del comportamento dell'allievo fuori dalla classe. La sottrazione deliberata di un minore alla vigilanza dell’adulto, nel caso di incidenti, si configurerebbe per il docente come ″culpa in vigilando″. 6. Assenza del docente Il docente che ha bisogno di assentarsi per malattia, secondo quanto previsto dai Contratti, deve sempre comunicare telefonicamente e via mail in Segreteria l’assenza (o anche l’eventuale continuazione dell’assenza) e il numero dei giorni, con tempestività e comunque non oltre l’orario d’inizio delle lezioni scolastiche. Ogni dipendente deve diligentemente porre in essere le condizioni per rendere possibile il controllo domiciliare, per esempio apponendo il proprio cognome e nome sul campanello della propria abitazione. Qualora, per qualche motivo, l’interessato dimori in un luogo diverso dal proprio abituale domicilio è tenuto a darne tempestiva informazione all’Amministrazione; diversamente, nel caso di irreperibilità durante la visita fiscale, la responsabilità dell’assenza dal domicilio è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata. Il dipendente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere trovato. I docenti utilizzati su più scuole, nel caso di malattia, devono darne comunicazione a tutte le scuole presso le quali sono impiegati. In caso di visite mediche, prestazioni specialistiche e controlli diagnostici, la richiesta di un giorno di malattia, salvo casi d’urgenza, deve essere presentata con un anticipo di almeno 5 giorni. Eseguita la visita, il dipendente dovrà farsi rilasciare dal medico e/o specialista e/o dalla struttura sanitaria l'apposita attestazione indicante il giorno della visita e l'orario di svolgimento. Le assenze alle riunioni collegiali vanno comunicate prima dell’inizio delle stesse e sempre giustificate, giacché l’assenza di un docente ad una riunione collegiale, inserita nella Programmazione annuale, si configura come un’assenza ad una attività obbligatoria. Queste assenze, in caso il docente non fosse in servizio in orario antimeridiano vanno considerate assenze per l’intera giornata (da giustificare ricorrendo a permessi per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione o ferie, ricorrendone i presupposti, o a motivi di salute). Anche la semplice dichiarazione di non aver potuto partecipare alle riunioni per motivi indipendenti dalla propria volontà sarà considerata come richiesta di permesso per ragioni personali e come tale sarà trattata. È escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia quando la stessa interessa un giorno in cui il docente ha svolto la lezione: il CCNL, infatti, non prevede assenze giustificate inferiori all’intera giornata. Pertanto le assenze nelle riunioni degli organi collegiali vanno sempre regolarizzate tramite richiesta di permesso breve e relativo recupero. Le assenze per motivi di famiglia o per altri motivi (partecipazioni esami, matrimonio, ecc.) devono essere richieste tramite segreteria digitale, allegando la dichiarazione di autocertificazione o la documentazione giustificativa, con un anticipo di almeno 5 giorni e dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. In caso di richiesta di permessi per ferie, il docente deve rivolgersi direttamente al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima, salvo casi d’urgenza, precisando la soluzione organizzativa adottata (senza oneri per l’amministrazione) e, nel caso di assenso, presentare la relativa richiesta scritta avvisando la Segreteria del permesso concesso. Anche i permessi per motivi di studio e per Legge 104 vanno adeguatamente programmati. Se l'assenza è dovuta a infortunio causato da responsabilità di terzi il dipendente ha l'obbligo di darne comunicazione all'Ufficio. 7. Permessi brevi Compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, e comunque, per il personale docente fino a due ore al giorno - per un massimo di 18 ore annue (per i docenti della scuola secondaria di primo grado), 24 ore (per i docenti della scuola primaria) e 25 ore (per le docenti della scuola dell’infanzia) -, purché si possa procedere alla sostituzione del richiedente con personale in servizio; pertanto, l’insegnante che abbia bisogno di un permesso breve, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico, almeno 3 giorni prima, salvo casi d’urgenza, e compilare l’apposito modulo in segreteria digitale. Si ricorda che la concessione del permesso comporta il recupero delle ore non prestate, previo specifico ordine di servizio. 8. Comportamento dei dipendenti e norme in materia disciplinare per il personale scolastico Tutto il personale imposterà il suo comportamento a quei criteri di ″diligenza, lealtà, imparzialità″ che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa dei pubblici dipendenti in un rapporto con i cittadini improntato a fiducia e collaborazione. Inoltre, si rammenta che sul Sito Web della scuola è pubblicato il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 9. Registro elettronico Il registro di classe ha veste e funzione di ″atto ufficiale″ con efficacia probatoria in caso di citazione in giudizio e in concomitanza di contenzioso con le famiglie degli alunni. Esso deve, pertanto, riportare fedelmente i dati relativi allo svolgimento della giornata scolastica. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni, la cui adozione è obbligatoria: - La compilazione del registro di classe è obbligo di servizio per tutti i docenti che intervengono nella giornata scolastica. - Ogni docente è tenuto a firmare all'inizio della lezione e ad annotare quanto di competenza sul registro online. Al docente in servizio alla prima ora compete: - la trascrizione delle assenze; - l’annotazione degli alunni ritardatari ; - il controllo della giustificazione per le assenze dei giorni precedenti; Nell'apposita sezione del registro elettronico verranno inseriti anche i verbali dei consigli di classe e di interclasse. Si rammenta che il registro di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione. 10. Fotocopie Si ricorda che l’art. 171, lettera a, della legge n. 633 del 22 aprile 1941 prevede sanzioni penali per chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo riproduce un’opera altrui. 11. Mensa Si raccomanda ai docenti la puntualità nell’ingresso al refettorio secondo i turni mensa stabiliti. Si ricorda che l’assistenza nel momento del pranzo da parte del docente è finalizzata all’acquisizione negli alunni di comportamenti alimentari e sociali corretti. 12. Salute e igiene degli alunni In caso di malessere o incidente di un alunno, l’insegnante avvertirà prioritariamente la famiglia; in caso di incidente, nello stesso giorno consegnerà l’apposito modello di dichiarazione di infortunio in Segreteria. Se il malore o l’infortunio dovesse essere ritenuto così grave da non poter attendere l’arrivo dei genitori sarà lo stesso insegnante di classe che chiamerà il 118 per la richiesta dell’ambulanza per trasferire l’infortunato al più vicino posto di pronto soccorso avvisando nel frattempo i genitori. A tal fine i genitori devono comunicare all'atto dell'iscrizione il loro recapito durante la giornata e/o quello di una persona di loro fiducia. In caso di infortunio o di malessere di lieve entità gli alunni indisposti sono trattenuti a scuola in attesa che la famiglia o la persona da essa autorizzata venga a prelevarli. SI RICORDA CHE TUTTI GLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI DEBBONO ESSERE IMMEDIATAMENTE SEGNALATI in Presidenza con la relazione redatta sul modello apposito, e documentati al più presto dai genitori con eventuali certificazioni mediche. Si precisa che la Scuola, in caso di infortunio con certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica attestante prognosi superiore a 3 giorni, deve effettuare obbligatoriamente la denuncia alle Autorità Competenti entro due giorni dal momento in cui riceve la certificazione medica. In caso contrario le sanzioni saranno elevatissime; da ciò consegue che la denuncia scritta da parte degli insegnanti al Dirigente Scolastico deve essere immediata per ogni infortunio, indipendentemente dalla prognosi che rilascerà l’autorità medica. I genitori devono presentare le certificazioni rilasciate dall’ASP direttamente alla Segreteria. E’ fatto divieto di somministrare di propria iniziativa qualsiasi medicinale agli alunni. Si ricorda che la fornitura di farmaci all’interno della scuola per alunni in particolare situazione di affezione deve avvenire sulla base di modalità e autorizzazioni specifiche concordate con il Dirigente Scolastico. In caso di uscita didattica di più giorni o di viaggio d’istruzione il docente-referente dell’attività progettuale ha l’obbligo: • di portare con sé il modello di relazione d’infortunio; • prestare assistenza allo studente, accompagnare lo stesso in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; • trasmettere, con la massima urgenza all’ufficio di segreteria della scuola la relazione d’infortunio ed il certificato medico con prognosi; • consegnare, al rientro, in segreteria in originale la relazione, il certificato medico con prognosi, altra documentazione medica ed eventuali ricevute di spese sostenute. 13. Sicurezza L’accoglienza degli alunni, dell’utenza in genere e del pubblico sarà sempre improntata a criteri di cortesia e disponibilità da non confondere con una indiscriminata accessibilità agli edifici scolastici. Si raccomanda a tutto il personale la massima attenzione nel controllare gli edifici e quindi nel segnalare al Dirigente o all’ASPP eventuali situazioni rilevate come rischio per gli alunni. Si sollecita, inoltre, il personale docente, oltre che il personale ausiliario, a vigilare perché il materiale di pulizia non sia lasciato incustodito e tutto il personale delle scuole è tenuto a segnalare agli ASPP o al RLS (ed intervenire personalmente con immediatezza per le urgenze) sulle situazioni che possano creare rischio per la sicurezza degli alunni. Il piano di sicurezza, costituisce la forma corretta di comportamenti da utilizzare e contiene per ogni scuola i nominativi dei docenti e dei collaboratori scolastici cui rivolgersi perché responsabili della sicurezza. Il Documento di Valutazione dei Rischi, sarà reso operativo con esercitazioni nel corso dell’anno scolastico. Si impegnano le SS.LL. a riproporre agli alunni le regole di sicurezza in caso di emergenza per incendi o altre calamità e a far visionare ai nuovi colleghi i piani di sicurezza consegnati. Sempre per motivi di sicurezza è fatto divieto ai docenti collocare nelle aule armadi, stipetti, banchi, lasciare materiali e sussidi didattici di proprietà personale, in eccesso rispetto alla cubatura dell’aula, e di riporli sugli armadi. Analogamente nei corridoi deve essere mantenuto libero lo spazio per l’evacuazione degli edifici e quindi non possono esservi collocati banchi, armadi che ostacolino il passaggio delle classi. Anche nei corridoi qualsiasi eventuale arredo deve essere reso sicuro, con l’aggancio alle pareti, non posizionato sotto le finestre. Per garantire una sempre maggiore sicurezza, si raccomanda a tutto il personale di coadiuvare l’opera di vigilanza dei Collaboratori Scolastici, di contribuire a un severo controllo della chiusura dei cancelli e segnalare al docente Responsabile di sede o al DS la presenza o la permanenza nei cortili di persone e materiali sospetti. 14. Privacy Si ricorda che la normativa sulla privacy impone a tutti i docenti, in quanto incaricati del trattamento, la tutela dei dati personali degli alunni, dei genitori e degli stessi lavoratori. In particolare si richiama l’attenzione a non divulgare dati idonei a ledere la dignità della persona, a rilevare lo stato di salute, l’appartenenza religiosa, la vita sessuale e gli aspetti giudiziari. Non è consentito richiedere dati personali per finalità diverse da quelle istituzionali. Tutte le comunicazioni, contenenti dati personali indirizzate agli uffici della sede centrale, ad altro personale della scuola e al Dirigente Scolastico debbono essere consegnate in busta chiusa. Non è consentito fornire dati e informazioni che si riferiscono a terzi, senza una specifica autorizzazione del Titolare. Inoltre si ricorda ai docenti di: - non lasciare CD, DVD, chiavette USB, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; - non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; - riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori; - chiudere a chiave classificatori e armadi. Grazie a tutti per la collaborazione e buon anno scolastico! F.to Il Dirigente Scolastico (prof. Giovanni Santoro)

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